Gestione della morosità

Con la delibera 311/2019/R/idr (denominata REMSI), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (SII), che avranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 (Carta del Servizio Idrico Integrato di Alfa capitolo_ 9 Gestione della Morosità).

In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all’utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in forma cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata.

Qualora il sollecito bonario rimanga insoluto, decorsi almeno venticinque giorni solari dalla scadenza della bolletta, si procederà all’invio di comunicazione formale di costituzione in mora, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in forma cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata.

Oltre agli importi relativi alla bolletta scaduta, il gestore potrà richiedere:

  • ai clienti finali non disalimentabili: unicamente i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora, nonché gli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%;
  • ai clienti finali domestici residenti diversi dai non disalimentabili: in aggiunta a quanto riportato al precedente punto, unicamente i costi sostenuti per l’intervento di limitazione della fornitura (incluso il costo del limitatore) e i costi di sospensione/disattivazione della fornitura oltre a quanto sostenuto per la successiva riattivazione/ripristino in seguito al pagamento delle somme dovute.

Rateizzazione degli importi

Il gestore è tenuto a garantire al cliente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. Il cliente può manifestare per iscritto o in altro modo documentabile la volontà di avvalersi di piani personalizzati o inferiori ai 12 mesi.

Il cliente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.

Comunicazione di avvenuto pagamento

Il cliente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l’avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare:

  • via mail a pagamenti@alfavarese.it
  • via fax al numero 0331.226707
  • via posta all’indirizzo ALFA s.r.l. – Servizio Clienti – via Bottini, 5 21013 Gallarate
  • recandosi presso lo sportello al pubblico Gallarate – via Bottini 5 – nei seguenti orari dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il sabato;
  • tramite telefonata al servizio clienti al numero verde 800.103.500 e contestuale invio dell’attestazione di pagamento con le modalità di cui sopra.

Per gli utenti rimasti morosi dopo il termine di scadenza della messa in mora, Alfa potrà, senza ulteriore avviso, procedere all’esecuzione degli interventi di sospensione o limitazione della fornitura idrica, differenziati in base alle diverse tipologie di utenza.

Procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura

La sospensione ed eventuale disattivazione della fornitura del cliente finale non potrà in alcun caso interessare le utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” e le utenze ad “Uso domestico residente” beneficiari del bonus sociale idrico e potrà essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

  • avvenuta costituzione in mora del cliente finale moroso;
  • avvenuta escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
  • avvenuta decorrenza dei termini entro cui il cliente finale avrebbe dovuto saldare i pagamenti pregressi insoluti senza che il medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore secondo le modalità indicate nella costituzione in mora o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di morosità di utenti finali domestici residenti disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

  • al mancato pagamento di fatture il cui importo complessivo sia superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
  • all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso d’acqua erogata tale da garantire almeno il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
  • all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Con riferimento agli utenti finali domestici residenti disalimentabili:

  1. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
    • le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore restano a carico del gestore;
    • il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dall’intervento di limitazione;
  1. b. nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
    • le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico dell’utente in base a quanto previsto dal preziario approvato dall’Ufficio d’Ambito 11 Varese (vedi preziario a piè di pagina);
    • il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall’intervento di limitazione.

La sospensione (ovvero la disattivazione) della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per il saldo dei pagamenti pregressi insoluti, entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora (termine non inferiore a 40 giorni solari calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento).

Qualora nel caso di misuratore non accessibile non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

In caso di morosità dell’utente domestico residente non disalimentabile il gestore potrà procedere alla sola limitazione della fornitura idrica (volta, comunque, ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire almeno il quantitativo minimo vitale) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

  • il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
  • il gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
  • siano decorsi i termini, per il saldo dei pagamenti pregressi insoluti senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore secondo le modalità sopra descritte o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione secondo le modalità sopra descritte.

In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile ossia utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e utenze ad uso pubblico non disalimentabile.

Disciplina degli indennizzi

Il gestore sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo automatico nei confronti dell’utente finale di importo pari a:

1) euro 30 nei casi in cui

  • la fornitura sia stata sospesa o disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  • il gestore abbia provveduto alla disattivazione della fornitura per morosità per un utente finale domestico residente fatto salvo si sia verificata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso ovvero le medesime utenze non abbiano provveduto ad onorare gli obblighi per il recupero della morosità pregressa riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora;
  • la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia comunicato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, nei tempi e con le modalità previste dalla costituzione in mora.

2) euro 10 nei casi in cui

  • la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità indicate nella costituzione in mora;
  • non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento prima della comunicazione di costituzione in mora.

Il gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione o riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto a indennizzare il medesimo utente.

Preziario approvato dall’Ufficio d’Ambito 11 Varese

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Avviso chiusura sportelli e servizio clienti - 25 luglio 2024

Si informano gli utenti che il giorno 25/07/2024 il servizio clienti telefonico e gli sportelli di Alfa non saranno attivi per la festività del Santo Patrono.

Il numero verde di pronto intervento 800.434.431 rimarrà attivo 24 ore su 24 per le segnalazioni inerenti:

  •  fuoriuscite di acqua copiose;
  • alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
  • guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria o depuratore;
  • interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Tanti auguri di

Buona Pasqua

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