Informazioni legali

Che indennizzo mi spetta se la fornitura viene sospesa o disattivata senza preavviso?

Il gestore sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo automatico nei confronti dell’utente finale di importo pari a:

  1. euro 30 nei casi in cui:
    • la fornitura sia stata sospesa o disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
    • il Gestore abbia provveduto alla disattivazione della fornitura per morosità per un utente finale domestico residente fatto salvo si sia verificata la manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso ovvero le medesime utenze non abbiano provveduto ad onorare gli obblighi per il recupero della morosità pregressa riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora;
    • la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
    • la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia comunicato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, nei tempi e con le modalità previste dalla costituzione in mora.
  2. euro 10 nei casi in cui la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
    • in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
    • l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità indicate nella costituzione in mora;
    • non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento prima della comunicazione di costituzione in mora.